Sez. U, Sentenza n. 1153 del 18/04/1968 (Rv. 332642 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE NEI CONFRONTI DELLA PA - PRONUNCE VIETATE - ISTANZE DI ESIBIZIONE EX ART 210 CPC E DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART 213 CPC - AMMISSIBILITA - LIMITI - RICHIESTA DEL PRIVATO DI DIRETTA ISPEZIONE DI DOCUMENTI DELLA PA - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE NEI CONFRONTI DELLA PA - PRONUNCE VIETATE - ISTANZE DI ESIBIZIONE EX ART 210 CPC E DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART 213 CPC - AMMISSIBILITA - LIMITI - RICHIESTA DEL PRIVATO DI DIRETTA ISPEZIONE DI DOCUMENTI DELLA PA - INAMMISSIBILITA.*
Al giudice ordinario civile e inibito, in qualsiasi fase ed istanza giurisdizionale (e quindi anche nell'ambito del procedimento regolato dall'art.700 cod.proc.civ., di emettere pronunce, non solo tendenti ad eliminare o modificare un provvedimento amministrativo imperativo, ma anche ad imporre alla pa l'emanazione di un determinato provvedimento, ed importanti, comunque, la sostituzione della volonta del giudice all'autorita amministrativa nell'Esercizio di potesta pubblicistiche, mediante l'imposizione alla stessa amministrazione di un facere o di un pati specifico. Pertanto, deve ritenersi sussistente la giurisdizione dell'AGO in relazione allo strumento probatorio previsto dall'art. 210 cod. proc civ, che e applicabile anche nei confronti della pa che sia parte in giudizio, non potendo la semplice emissione dell'ordine di esibizione costituire un'interferenza del giudice nei poteri della pa ove, tuttavia, in rapporto ai limiti che devono riconoscersi apposti alla legittimita dell'ordine di esibizione nei confronti della pa. (non potere essere richiesta l'esibizione di Atti o documenti la cui divulgazione costituirebbe violazione del segreto d'ufficio, particolarmente di quello attinente alla difesa militare, oppure comporterebbe grave pregiudizio di carattere extraprocessuale ad interessi pubblici, e non potere l'ordine di esibizione riguardare Atti meramente interni della pa), risulti effettivamente giustificato il rifiuto dell' amministrazione di provvedere all'esibizione, il giudice non puo trarne argomenti di prova a danno della pa a norma dello art. 116 cod.proc.civ.. sussiste altresi la giurisdizione dell'AGO quanto alla richiesta di informazioni alla pa (art 213 cod proc civ e 96 att cod proc.civ.), conservando quest'ultima, sia o non sia parte nel giudizio ogni potere di Determinazione discrezionale di non accedere o accedere alla richiesta ed entro quali limiti, e tali determinazioni assumono carattere di Atti amministrativi iure imperi. Deve, invece, dichiararsi il difetto assoluto di giurisdizione della AGO riguardo alla domanda con cui si chieda che il giudice ordini alla pa di consentire al privato il libero indiscriminato accesso ai pubblici uffici, per prendere diretta visione e compiere diretta privata ispezione di documenti, anche interni, da cui dovrebbe scaturire la prova di una pretesa responsabilita extracontrattuale dell' amministrazione medesima, non potendo una tale domanda trovare tutela giuridica in alcuna Sede. E inoltre inibita al giudice ordinario l'emanazione di provvedimenti di sequestro, sia giudiziario che conservativo, nei confronti della pa, in quanto essi comportino la modificazione di provvedimenti amministrativi imperativi ovvero della destinazione che la pa ha dato a determinati beni, cose o documenti, oppure la sottrazione a tale destinazione, con inconcepibili intralci e remore dell'attivita amministrativa cui tali cose, beni e documenti sono strumentali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 213, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 96, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 96, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)