Sez. U, Sentenza n. 2955 del 21/10/1971 (Rv. 354214 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI UNA AZIENDA COMMERCIALE - NOMINA QUALE CUSTODE DI PERSONA DIVERSA DALL'IMPRENDITORE - AVVENUTO RILASCIO A QUEST'ULTIMO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO RELATIVA ALL'AZIENDA - IRRILEVANZA - SEQUESTRO DELLA LICENZA DA PARTE DELL'AGO - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI UNA AZIENDA COMMERCIALE - NOMINA QUALE CUSTODE DI PERSONA DIVERSA DALL'IMPRENDITORE - AVVENUTO RILASCIO A QUEST'ULTIMO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO RELATIVA ALL'AZIENDA - IRRILEVANZA - SEQUESTRO DELLA LICENZA DA PARTE DELL'AGO - INAMMISSIBILITA.*
Il potere del giudice ordinario di sottoporre a sequestro giudiziario un'azienda commerciale, nominando, come custode, una persona diversa dall'imprenditore, non e ostacolato dall'avvenuto rilascio, a favore di quest'ultimo, di una licenza di commercio relativa all'Esercizio dell'azienda. Il provvedimento di sequestro, infatti, non interferisce sulla licenza, la quale integra un elemento estrinseco all'azienda e consente l'Esercizio dell'attivita aziendale da parte, oltre che del titolare, anche dei suoi legittimi sostituti, fra cui deve annoverarsi anche il custode nel sequestro giudiziario, che, pertanto, ancorche persona diversa dal titolare della licenza, puo legittimamente gestire l'Esercizio commerciale. Al contrario, e improponibile la domanda rivolta ad ottenere il sequestro della stessa licenza di commercio. Questo provvedimento, infatti, inciderebbe negativamente sul potere attribuito alla pubblica amministrazione competente in materia di rilascio di licenze, in quanto tenderebbe sostanzialmente a vietarne l'Esercizio, impedendo la revoca, la modificazione, il trasferimento della licenza unitamente all'azienda e la sua intestazione ad un nuovo titolare. (V 1153'68, mass n 332642; 286'63).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)