Sez. U, Sentenza n. 4020 del 18/12/1968 (Rv. 337620 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - INTERESSI - SOMMA DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - OBBLIGO DELL'ESPROPRIANTE DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI - ESCLUSIONE - SOMMA MAGGIORE ACCERTATA IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA- OBBLIGO DELL'ESPROPRIANTE DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI LEGALI - SUSSISTENZA - MOMENTO FINALE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - INTERESSI - SOMMA DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - OBBLIGO DELL'ESPROPRIANTE DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI - ESCLUSIONE - SOMMA MAGGIORE ACCERTATA IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA- OBBLIGO DELL'ESPROPRIANTE DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI LEGALI - SUSSISTENZA - MOMENTO FINALE.*
Sulla somma depositata presso la cassa depositi e prestiti a titolo di indennita di espropriazione non sono dovuti gli interessi legali, in quanto il deposito libera l'espropriante, nel senso che e considerato equivalente al pagamento. Tali interessi competono solo sulla maggior somma accertata come dovuta nel giudizio di opposizione alla stima, fino al momento del deposito o del pagamento.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)