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Sez. U, Sentenza n. 4020 del 18/12/1968 (Rv. 337620 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - INTERESSI - SOMMA DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - OBBLIGO DELL'ESPROPRIANTE DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI - ESCLUSIONE - SOMMA MAGGIORE ACCERTATA IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA- OBBLIGO DELL'ESPROPRIANTE DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI LEGALI - SUSSISTENZA - MOMENTO FINALE.*
Stato
decisa il 1968-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337620-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - INTERESSI - SOMMA DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - OBBLIGO DELL'ESPROPRIANTE DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI - ESCLUSIONE - SOMMA MAGGIORE ACCERTATA IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA- OBBLIGO DELL'ESPROPRIANTE DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI LEGALI - SUSSISTENZA - MOMENTO FINALE.*

Sulla somma depositata presso la cassa depositi e prestiti a titolo di indennita di espropriazione non sono dovuti gli interessi legali, in quanto il deposito libera l'espropriante, nel senso che e considerato equivalente al pagamento. Tali interessi competono solo sulla maggior somma accertata come dovuta nel giudizio di opposizione alla stima, fino al momento del deposito o del pagamento.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)