Sez. 1, Sentenza n. 4065 del 24/09/1977 (Rv. 387748 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - DEPOSITO - EFFETTO LIBERATORIO - INTERESSI LEGALI - OBBLIGO DELL'ESPROPRIANTE - INSUSSISTENZA - INTERESSI SPETTANTI ALL'ESPROPRIATO - DETERMINAZIONE (STIMA) - DELL'INDENNITA - OPPOSIZIONE - RICONOSCIMENTO DI MAGGIORE INDENNITA - INTERESSI LEGALI - SPETTANZA - SULLA DIFFERENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - DEPOSITO - EFFETTO LIBERATORIO - INTERESSI LEGALI - OBBLIGO DELL'ESPROPRIANTE - INSUSSISTENZA - INTERESSI SPETTANTI ALL'ESPROPRIATO - DETERMINAZIONE (STIMA) - DELL'INDENNITA - OPPOSIZIONE - RICONOSCIMENTO DI MAGGIORE INDENNITA - INTERESSI LEGALI - SPETTANZA - SULLA DIFFERENZA.*
Il deposito presso la cassa depositi e prestiti delle somme dovute a titolo di indennita di espropriazione ha, dalla data in cui e compiuto, effetto liberatorio per l'espropriante, il quale, da tale data, non e tenuto al pagamento degli interessi legali sulle somme stesse, mentre all'espropriato spetta solo il minore interesse dovuto dalla suddetta cassa in base alle norme del suo ordinamento (nella misura dell'uno e cinquanta per cento). Pertanto, in Sede di opposizione avverso la Determinazione dell'indennita, il giudice che riconosca all'espropriato una somma maggiore, rispetto a quella depositata, puo attribuire allo stesso gli interessi legali solo sulla relativa differenza. (Conf 2583/70, mass n 348953; (Conf 4020/68, mass n 337620).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 43, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)