Sez. 3, Sentenza n. 3301 del 13/10/1975 (Rv. 377422 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - OPPONIBILITA - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CONDOTTE DEI CONTRAENTI - NECESSITA - DIFFIDA AD ADEMPIERE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - OPPONIBILITA - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CONDOTTE DEI CONTRAENTI - NECESSITA - DIFFIDA AD ADEMPIERE - IRRILEVANZA.*
Nei contratti a prestazioni corrispettive, al fine di valutare da quale parte stia l'inadempimento colpevole, occorre procedere ad una valutazione comparativa della condotta di entrambi i contraenti e, una volta accertata la inadempienza di una parte alle obbligazioni sinallagmaticamente assunte, l'altra parte puo invocare a suo favore la eccezione di inadempimento per le obbligazioni che a suo carico derivavano dallo stesso rapporto.Tale principio non puo essere superato con l'espediente del ricorso alla diffida ex art 1454 cod civ. (V 1973/72, mass n 358989).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)