Sez. 1, Sentenza n. 1913 del 19/06/1972 (Rv. 358989 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DEI CONTRAENTI- NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DEI CONTRAENTI- NECESSITA.*
La valutazione comparativa del comportamento delle due parti e necessaria quando colui che e convenuto con l'Azione di risoluzione del contratto per inadempimento, opponga a sua volta l'inadempimento dello attore, o per chiedere, in via riconvenzionale che il contratto venga risolto per colpa del medesimo o per paralizzare l'Azione di questi con l'exceptio inadimpleti contractus (che costituisce eccezione in senso proprio, rimessa al potere dispositivo della parte interessata). (V 2242'70, mass n 348395).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)