Sez. 6, Sentenza n. 9303 del 20/04/1995 Ud. (dep. 01/09/1995) Rv. 202997 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Diritto delle parti - In genere | LImiti - Sussistenza - Potere-dovere del giudice - Controllo di legittimità - Ambito.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Diritto delle parti - In genere
Il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, che l'art. 495 comma 2 cod. proc. pen. riconosce all'imputato, incontra limiti precisi nell'ordinamento processuale, secondo il disposto degli artt. 188, 189, 190 cod. proc. pen. e, pertanto, deve armonizzarsi con il potere-dovere, attribuito al giudice del dibattimento, di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta, ancorché definita "decisiva" dalla parte, onde escludere quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti. L'esercizio di tale potere-dovere è soggetto al controllo di legittimità, essendo compito della Corte di Cassazione vagliare, sotto il profilo logico,, la correttezza delle argomentazioni usate per escludere la prova richiesta, specie se si tratta di prova che la parte definisce "decisiva", tale cioè da apparire idonea, con giudizio "ex ante", a contrastare, nell'ambito dell'oggetto del processo, circostanze altrimenti acquisite, elidendone l'efficacia probatoria, ovvero a introdurre ulteriori elementi di valutazione, così da rendere possibile, nell'uno come nell'altro caso una pronuncia diversa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)