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Sez. 2, Sentenza n. 2350 del 21/12/2004 Ud. (dep. 26/01/2005) Rv. 230717 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - ammissione delle prove - diritti delle parti - IN GENERE | Limiti - Potere del giudice.
Stato
decisa il 2004-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230717-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - ammissione delle prove - diritti delle parti - IN GENERE

Il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, che l'art. 495 comma secondo cod. proc. pen. riconosce all'imputato, incontra limiti precisi nell'ordinamento processuale, secondo il disposto degli artt. 188, 189, 190 cod. proc. pen. e, pertanto, deve armonizzarsi con il potere-dovere, attribuito al giudice del dibattimento, di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta, ancorché definita "decisiva" dalla parte, onde escludere quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)