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Sez. 2, Sentenza n. 7852 del 24/09/1994 (Rv. 487886 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni di una scrittura privata - Imposta fissa di registro - Corresponsione dell'imposta in misura proporzionale - Diritto al rimborso dell'eccedenza - Onere di attivazione della parte che ha pagato - Ripetizione dell'eccedenza dalla controparte soccombente - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487886-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

La sentenza che siasi limitata ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte su di una scrittura privata (nella specie, preliminare di vendita) ricade nella previsione dell'art. 8 lett. d) della Tariffa annessa al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (legge di registro) secondo cui le sentenze non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono assoggettate ad imposta fissa. Pertanto, la parte che al momento della registrazione della sentenza abbia corrisposto l'imposta in misura proporzionale ha l'onere di attivarsi presso l'Amministrazione finanziaria per il rimborso di quanto pagato in eccedenza, ma non può ripetere detta eccedenza nei confronti della controparte invocando il principio della soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)