Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 11/02/1985 (Rv. 439228 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELL'AUTENTICITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI DI UNA SCRITTURA PRIVATA - IMPOSTA FISSA DI REGISTRO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELL'AUTENTICITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI DI UNA SCRITTURA PRIVATA - IMPOSTA FISSA DI REGISTRO.*
Quando di un atto soggetto a trascrizione non esiste altro documento che una scrittura privata le cui sottoscrizioni non sono autentiche ex art. 2703 cod. civ. e pertanto difetta un titolo idoneo per eseguire la trascrizione di tale atto, quest'ultima non può essere conseguita che mediante l'Azione di accertamento giudiziale sull'autenticità delle sottoscrizioni, di tal che la sentenza che effettua tale accertamento si integra con la scrittura privata e costituisce titolo idoneo per la trascrizione. Pertanto, ai fini fiscali, mentre la scrittura privata non autenticata è assoggettata all'imposta principale di registro, invece la sentenza che ne accerta l'autenticità - anche se impugnata od ancora impugnabile (art. 35 del d.P.R. n. 634 del 1972) - è assoggettata alla tassa fissa di registro nonché alla imposta di trascrizione e di voltura. (V 593/80, mass n 403978; (V 3807/78, mass n 393365; (V 3805/78, mass n 378015; (V 2552/70, mass n 348887; (V 1015/70, mass n 346535).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2703, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)