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Sez. U, Sentenza n. 493 del 03/02/1978 (Rv. 389784 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TARDIVO - INAMMISSIBILITA - ADDEBITABILITA DEL RITARDO AL DISSERVIZIO POSTALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389784-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TARDIVO - INAMMISSIBILITA - ADDEBITABILITA DEL RITARDO AL DISSERVIZIO POSTALE - IRRILEVANZA.*

Il ritardo nel deposito del ricorso per Cassazione, trasmesso per mezzo del servizio postale, non puo ritenersi giustificato, stante la perentorieta del termine, da eventuali disguidi addebitabili al disservizio degli uffici postali, trattandosi di un rischio inerente al mezzo prescelto per eseguire il deposito, del quale il ricorrente deve tener conto se non vuole incorrere nella sanzione prevista dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)