Sez. L, Sentenza n. 3583 del 03/06/1981 (Rv. 414193 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ADDEBITABILITA AL SERVIZIO POSTALE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ADDEBITABILITA AL SERVIZIO POSTALE - ESCLUSIONE.*
L'inosservanza, da parte del ricorrente, del termine perentorio entro cui il ricorso, ai sensi dell'art 369 cod proc civ, deve essere depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione va rilevata di ufficio e, ove l'atto sia stato trasmesso a mezzo del servizio postale, non e giustificata da disguidi addebitabili a tale servizio, trattandosi di un rischio inerente al mezzo prescelto per eseguire il deposito. (V 1808/80, mass n 405410; (V 690/79, mass n 396852; (V 493/78, mass n 389784).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)