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Sez. U, Sentenza n. 11291 del 01/06/2015 (Rv. 635367 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del magistrato - Per ritardo nel deposito di provvedimenti - Esigenza di smaltire ritardi già sanzionati - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635367-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'antigiuridicità del ritardo nel deposito di provvedimenti non è eliminata dall'esigenza di smaltire ritardi oggetto di pregresse sanzioni disciplinari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)