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Sez. U, Sentenza n. 20450 del 29/09/2014 (Rv. 632389 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Natura permanente dell'illecito - Conseguenze sui limiti oggettivi dell'incolpazione e del giudicato.
Stato
decisa il 2014-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632389-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

L'illecito disciplinare del magistrato per ritardo nel deposito dei provvedimenti è un illecito omissivo permanente, sicché la relativa incolpazione ha, rispetto ad ogni singola componente, "vis expansiva" fino alla data della sentenza. Ne consegue la preclusione per "ne bis in idem" di un'ulteriore incolpazione circa le porzioni del contestato ritardo intercorrenti tra la data di riferimento dell'incolpazione già delibata e la data della relativa decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)