Sez. 6, Sentenza n. 584 del 11/03/1969 Ud. (dep. 28/05/1969) Rv. 111590 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - STATO DI NECESSITA PER URGENTI TERAPIE DA APPRESTARE A CONGIUNTO IN PERICOLO DI VITA -CONFIGURABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - STATO DI NECESSITA PER URGENTI TERAPIE DA APPRESTARE A CONGIUNTO IN PERICOLO DI VITA -CONFIGURABILITA DELL'ATTENUANTE.*
L'attenuante dei motivi di particolare valore morale, prevista dall'art.62 n.1 cod.pen., e applicabile qualora il colpevole abbia commesso il fatto non gia per sopperire a bisogni economici dei suoi familiari, comprensivi anche delle cure mediche (che, non potendo essere soddisfatti con i proventi di un delitto, non giustificherebbero l'attenuazione della pena), ma perche sospinto da uno stato di necessita, costituito dalle urgenti terapie da apprestare ad un congiunto, il quale sia affetto da gravissima malattia e versi percio in una situazione di pericolo in questo caso un movente eticamente apprezzabile, pur non giustificando la condotta criminosa, giustifica nondimeno, alla stregua della richiamata norma, l'attenuazione della pena. (Conf. 107460, anno 1968 contra 108771, anno 1968 105383, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)