Sez. 6, Sentenza n. 2959 del 11/12/1986 Ud. (dep. 11/03/1987) Rv. 175302 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - NECESSITÀ CURATIVE DI UN FAMILIARE - CONFIGURABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI MALVERSAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - NECESSITÀ CURATIVE DI UN FAMILIARE - CONFIGURABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI MALVERSAZIONE.*
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale non è sufficiente che il motivo dell'Azione si presti genericamente ad una valutazione etica positiva, ma occorre che esso corrisponda a finalità e principi approvati incondizionatamente dalla coscienza collettiva per la particolare intensità del loro contenuto morale o sociale, si da distinguersi nettamente dagli altri stimoli che in via generale possono determinare azioni delittuose. Ne deriva che l'intento di provvedere alle necessità curative di un familiare, non sopperibili interamente per le insufficienti condizioni economiche dell'agente, trova pur sempre la sua ragione precipua in un sentimento esclusivamente personale ed utilitaristico, benché eticamente apprezzabile, ed è privo quindi di quella immediata risonanza nella coscienza civile - in senso collettivo ed oggettivo - che sta alla base dell'attenuante in discussione. (applicazione in tema di malversazione a danno dei privati) (V mass n 141736; (V mass n 140059; (V mass n 133825; (V mass n 116075; (V mass n 111590).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)