Sez. U, Sentenza n. 3199 del 28/10/1974 (Rv. 371688 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO DEI DIPENDENTI DA ENTI LOCALI - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1034 DEL 1971 - COMPETENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO DEI DIPENDENTI DA ENTI LOCALI - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1034 DEL 1971 - COMPETENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.*
Per effetto delle decisioni (22 marzo 1967 n 30, 20 aprile 1968 n 33 e 27 maggio 1968 n 49) della Corte costituzionale dichiarative della illegittimita costituzionale delle norme relative alla composizione e alla Competenza della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale, le controversie relative alla materia del pubblico impiego dei dipendenti da enti locali, gia rientranti in primo grado nella Competenza giurisdizionale della giunta provinciale amministrativa, ricevettero tutela in unico grado davanti al consiglio di stato. Intervenuta la legge 6 dicembre 1971, n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, questi tribunali sono competenti in primo grado, nell'ambito della giurisdizione amministrativa, a decidere le dette controversie. (V 1642'70, mass n 347571).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)