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Sez. U, Sentenza n. 1642 del 21/09/1970 (Rv. 347571 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MATERIA DEL PUBBLICO IMPIEGO DEI DIPENDENTI DA ENTI LOCALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE E LA COMPETENZA DELLA GPA IN SEDE GIURISDIZIONALE - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1970-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347571-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MATERIA DEL PUBBLICO IMPIEGO DEI DIPENDENTI DA ENTI LOCALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE E LA COMPETENZA DELLA GPA IN SEDE GIURISDIZIONALE - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*

Per effetto delle decisioni (22 marzo 1967, n 30 20 aprile 1968, n 33, e 27 maggio 1968, n 49) della Corte costituzionale dichiarative della illegittimita costituzionale delle norme relative alla composizione ed alla Competenza della gpa in Sede giurisdizionale e delle norme di procedura dinanzi a detto organo, le controversie relative alla materia del pubblico impiego dei dipendenti da enti locali, gia rientranti in primo grado nella Competenza giurisdizionale della gpa, oggi ricevono tutela in unico grado davanti al consiglio di stato. (V 2992'68 24'69 767'69).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)