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Sez. T, Ordinanza n. 24089 del 27/07/2026 (Rv. 679526-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI
Stato
decisa il 2026-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679526-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI

ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Motivazione per relationem - Art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000 - Allegazione dei documenti di cui il contribuente ha già avuto integrale conoscenza - Esclusione - Fattispecie in tema di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione del debito fiscale portato da precedenti cartelle notificate ma non allegate nuovamente all'atto impositivo.

In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, nel prevedere che all'atto dell'amministrazione finanziaria debba essere allegato ogni documento richiamato nella sua motivazione, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di una precedente comunicazione. (Fattispecie in tema di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione del debito fiscale, portato da precedenti cartelle notificate ma non allegate nuovamente all'atto impositivo).

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)