Sez. T, Sentenza n. 34906 del 30/12/2024 (Rv. 673153-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Documenti richiamati - Obbligo di allegazione all'atto impositivo - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, avendo la CTR correttamente ritenuto che il contenuto essenziale delle verifiche espletate nei confronti della ditta individuale, riprodotto nell'avviso di accertamento, risultava sufficiente a provare l'incapacità operativa della stessa e, perciò, la natura fittizia della fatturazione delle operazioni commerciali, che la ditta ed il suo partner commerciale dichiaravano di avere posto in essere).
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)