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Sez. L, Sentenza n. 13049 del 27/12/1997 (Rv. 511212 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Domande ed eccezioni nuove - Inammissibilità - Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511212-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nel rito del lavoro, la prescrizione posta dall'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ., secondo cui nel giudizio d'appello non sono ammesse nuove domande ed eccezioni implica la decadenza dalle domande ed eccezioni non proposte tempestivamente in primo grado e quindi la loro inammissibilità, senza che tale decadenza possa essere vinta dall'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, atteso che la disciplina sia della fase introduttiva del giudizio che di quella del giudizio di appello risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)