Sez. U, Sentenza n. 7708 del 13/07/1993 (Rv. 483129 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto | Onere relativo all'esposizione degli elementi di fatto e di diritto - Inosservanza - Decadenza - Sanatoria per accettazione del contraddittorio - Inammissibilità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto
Nel rito del lavoro, l'onere imposto al ricorrente dall'art. 414 n. 4 cod. proc. civ., relativo all'esposizione degli elementi di fatto e di diritto che integrano la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio, è sanzionato dalla decadenza, come si desume dalla norma dell'art. 420 dello stesso codice secondo la quale l'attore può modificare la domanda giudiziale, ed in particolare la "causa petendi", solo se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. Tale decadenza non può essere vinta dall'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, atteso che nel rito del lavoro la disciplina della fase introduttiva del giudizio -e, a maggior ragione, quella (art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.) del giudizio di appello - risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)