Sez. 3, Sentenza n. 14698 del 13/11/2000 (Rv. 541635 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Conferimento al proprio difensore ad opera della parte - Contemporanea elezione di domicilio presso lo studio professionale del medesimo - Cambiamento di indirizzo dello studio - Onere di comunicazione da parte del procuratore - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Qualora la parte nel conferire la procura elegga domicilio presso lo studio professionale del difensore, questi non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, in quanto l'elezione operata dalla parte ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del difensore, sicché in questi casi è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato modificato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)