Sez. 3, Sentenza n. 7990 del 26/06/1992 (Rv. 477928 - 01)
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere | Conferimento della parte al proprio difensore - Contemporanea elezione di domicilio presso lo studio professionale del medesimo - Cambiamento di indirizzo dello studio - Onere di comunicazione da parte del procuratore - Sussistenza - Esclusione - Limiti.
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere
Qualora la parte nel conferire la procura al proprio difensore elegga domicilio presso lo studio professionale del medesimo, il procuratore non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, essendo previsto tale onere soltanto per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte ha solo funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché in questi casi è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)