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Sez. 6, Sentenza n. 11462 del 12/06/1997 Ud. (dep. 15/12/1997) Rv. 209703 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO | Raggruppamento di imprese - Promessa di unica complessiva "tangente" - Pagamento successivo "pro-quota" da parte di ciascuna impresa - Pluralità di reati - Esclusione - Reato unico.
Stato
decisa il 1997-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209703-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO

In tema di corruzione propria, per stabilire se ad una pluralità di condotte remunerative corrisponda o meno un unico reato occorre verificare se ciascuna remunerazione sia stata effettuata ed accettata in esecuzione del medesimo patto corruttivo, congiuntamente posto in essere dal pubblico ufficiale con più soggetti tutti interessati al compimento della medesima attività contraria ai doveri di ufficio, ovvero se ad ogni retribuzione corrisponda una distinta pattuizione, posta in essere con un distinto soggetto ed avente ad oggetto soltanto la promessa dell'utilità corrispondente alla singola retribuzione. (Nella fattispecie è stato ritenuta la sussistenza di un unico reato di corruzione propria avendo il pubblico ufficiale, per compiere una attività' contraria ai doveri di ufficio al fine di fare ottenere ad un raggruppamento temporaneo di imprese l'aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche, accettato la promessa di una somma complessiva di denaro, effettuata da un emissario del raggruppamento medesimo per conto di tutte quelle imprese che ne facevano parte, ciascuna delle quali aveva assunto l'impegno di versare una quota dell'intera remunerazione promessa, in rapporto all'entità dei lavori di sua specifica spettanza indicata nel capitolato di appalto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)