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Sez. U, Sentenza n. 9594 del 15/11/1994 (Rv. 488597 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI | Pronuncia contestuale sulle spese - Necessità.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488597-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI

Qualora il giudice di appello, a norma dell'art. 353 cod. proc. civ., emetta sentenza con la quale afferma la giurisdizione del giudice ordinario, negata in primo grado, e rimettere le parti davanti al primo giudice, deve anche provvedere sulle spese, non potendosi rinviare la relativa pronuncia ad un momento successivo, in quanto il giudice d'appello, con l'indicata sentenza, chiude il processo davanti a sè.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)