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Sez. U, Sentenza n. 23669 del 09/11/2009 (Rv. 610078 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Declaratoria in appello della giurisdizione del giudice ordinario, declinata dal giurice di primo grado, e rimessione della causa a quest'ultimo - Statuizione sulle spese - Riferimento alla soccombenza virtuale - Esclusione - Criterio della soccombenza in relazione all'unica questione dibattuta in appello - Operatività.
Stato
decisa il 2009-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610078-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO

Il giudice d'appello che, riformando la sentenza del giudice di primo grado declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, dichiari la giurisdizione di quest'ultimo e rimetta le parti davanti al primo giudice, non può porre le spese del giudizio di primo grado a carico della parte risultata vittoriosa in appello sulla questione di giurisdizione, nè può, ai fini della statuizione sulle spese, deliberare, sia pure "incidenter tantum", il merito della controversia, dovendo statuire sulle spese del giudizio di primo grado non in base al principio della soccombenza virtuale, ma tenuto conto della soccombenza in relazione all'unica questione, dibattuta e decisa, della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)