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Sez. U, Sentenza n. 4105 del 10/07/1985 (Rv. 441624 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DOMANDA DELLO ASSEGNATARIO PRESENTATA NELLA DISCIPLINA PREVIGENTE ALLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - COLPOSO RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ESAMINARE LA DOMANDA - AZIONE RISARCITORIA PER IL PREGIUDIZIO CONSEGUENTE - ESPERIBILITÀ - PRESUPPOSTI - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 513 DEL 1977 E N. 457 DEL 1978 - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441624-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DOMANDA DELLO ASSEGNATARIO PRESENTATA NELLA DISCIPLINA PREVIGENTE ALLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - COLPOSO RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ESAMINARE LA DOMANDA - AZIONE RISARCITORIA PER IL PREGIUDIZIO CONSEGUENTE - ESPERIBILITÀ - PRESUPPOSTI - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 513 DEL 1977 E N. 457 DEL 1978 - CONSEGUENZE.*

In relazione ad una domanda di cessione in proprietà, che l'assegnatario di alloggio economico e popolare abbia presentato nella disciplina previgente alla legge 8 agosto 1977 n. 513, come integrata dalla legge 5 agosto 1978 n. 457, la proponibilità di Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, per il pregiudizio derivante da un colposo ritardo dell'amministrazione nell'esaminare detta domanda, postula, in difetto di termini prefissati, che l'istante abbia provveduto a costituire in mora l'amministrazione medesima, e che inoltre, sopravvenuta la nuova disciplina di cui alle citate leggi, abbia ottemperato all'Onere di rinnovare o confermare la propria domanda, verificandosi, in caso contrario, decadenza dal diritto del quale si lamenta la lesione (art. 27 della legge n. 513 del 1977, come modificato dall'art. 52 della legge n. 457 del 1978). (V 605/81, mass n 411090).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)