Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 20/02/1984 (Rv. 433351 - 01)
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI - RETTIFICAZIONE E CORRELATA LEGITTIMAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO A RICHIEDERLA - OGGETTO.*
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI - RETTIFICAZIONE E CORRELATA LEGITTIMAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO A RICHIEDERLA - OGGETTO.*
La rettificazione degli Atti di stato civile e la correlata legittimazione del pubblico ministero a richiederla a norma dell'art. 165 R.d. 9 luglio 1939 n. 1238 non può ritenersi limitata alla sola correzione degli errori materiali che siano commessi nella formazione degli Atti di stato civile, poiché, come è dato desumere anche dall'art. 454 cod. civ. che applica il procedimento di rettificazione a casi che restano manifestamente al di fuori dell'ambito della mera correzione degli errori materiali, l'espressione "rettificazione richiesta dall'interesse pubblico" non può, essere intesa in senso stretto, né può essere limitata alla sola rettificazione di singoli Atti, ma deve essere riferita in senso ampio alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso e può ricomprendere la cancellazione di un atto compilato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso, ed anche la cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto. (nella specie il P.m. aveva chiesto la cancellazione della trascrizione di una sentenza e della annotazione eseguita a margine dell'atto di nascita, trattandosi di sentenza cassata dalla S.C.). (V mass n 1385/60; (Conf mass n 2050/64, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 454 CORTE COST., Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 165 CORTE COST., Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)