Sez. 1, Sentenza n. 2776 del 27/03/1996 (Rv. 496638 - 01)
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI | Atti dello stato civile - Procedimento di rettificazione ex R.D. n. 1238 del 1939, titolo nono - Condizioni di ammissibilità.
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI
Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dal titolo non del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 (ordinamento dello stato civile) è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio, comunque e da chiunque originato, nel procedimento di formazione dell'atto stesso; è invece inammissibile allorquando a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, dedotta una controversia di "stato".
Riferimenti normativi: Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)