Sez. 2, Ordinanza n. 291 del 24/01/1977 Cc. (dep. 19/05/1977) Rv. 135935 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - MISURA ALTERNATIVA DEL REGIME DI LIBERTA - MOTIVAZIONE CONGRUA ED ADEGUATA - NECESSITA - CRITERI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - MISURA ALTERNATIVA DEL REGIME DI LIBERTA - MOTIVAZIONE CONGRUA ED ADEGUATA - NECESSITA - CRITERI.*
Il giudice, nell'Esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla legge in tema di concessione o diniego della misura alternativa del regime della liberta, previsto dagli artt 48 e 50 della legge n 354 del 1975, deve, con motivazione congrua e adeguata (anche se concisa) - e quindi immune da vizi logico-giuridici - mettere in chiara evidenza i progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento penitenziario (i quali consentano un giudizio prognostico positivo sul suo graduale inserimento nella societa (art 50 legge citata) e accertare motivatamente circa il tipo di attivita che il condannato stesso deve e puo concretamente svolgere al fine di facilitare il suindicato inserimento. La motivazione dei provvedimenti in esame non puo quindi limitarsi a vuote formule di stile o al semplice richiamo dei testi normativi, ma deve dimostrare, con puntuale riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta valutazione di tutti gli elementi che hanno condotto all'accoglimento o alla reiezione dell'istanza.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)