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Sez. 1, Sentenza n. 829 del 20/04/1982 Cc. (dep. 27/05/1982) Rv. 153916 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTÀ - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO E MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153916-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTÀ - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO E MOTIVAZIONE.*

Il giudice, nell'Esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge in tema di concessione o di diniego della misura alternativa della semilibertà deve, con preciso riferimento alle relazioni in Atti e con motivazione adeguata, porre in evidenza quei progressi compiuti dal condannato (o dall'internato) nel corso del trattamento, che consentano la concreta formulazione di una prognosi favorevole in ordine alle effettive possibilità di un reale reinserimento dello stesso nella vita sociale ed in particolare nell'ambiente familiare e del lavoro. (V mass n 147495; (V mass n 144351; (V mass n 142363; (V mass n 141694; (V mass n 141193; (V mass n 140106; (V mass n 139955; (V mass n 139896; (V mass n 139785; (V mass n 139178; (V mass n 139132; (V mass n 138704; (V mass n 135935).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)