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Sez. 1, Sentenza n. 897 del 09/10/1970 Ud. (dep. 03/04/1971) Rv. 117517 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ARTT 2 E 4 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N 895 - NECESSITA CHE GLI ESPLOSIVI SIANO ASSIMILABILI ALLE ARMI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117517-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ARTT 2 E 4 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N 895 - NECESSITA CHE GLI ESPLOSIVI SIANO ASSIMILABILI ALLE ARMI - ESCLUSIONE.*

Sotto la sanzione degli artt 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n 895, ricadono rispettivamente la detenzione illegale ed il porto abusivo di esplosivi di ogni genere. Non contenendo la legge limitazione alcuna in ordine alla quantita o alla qualita degli esplosivi, non e consentito all'interprete ipotizzare, nei casi concreti, eccezioni che praticamente si risolverebbero in una modifica del dettato legislativo. Deve, pertanto, escludersi che l'applicazione delle predette norme presupponga che il materiale esplosivo possa essere assimilato, per la sua preparazione e presentazione, alle armi e possa essere usato come quelle.*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)