Sez. 1, Sentenza n. 8816 del 19/03/1982 Ud. (dep. 08/10/1982) Rv. 155431 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - QUANTITÀ E QUALITÀ DEGLI ESPLOSIVI - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - QUANTITÀ E QUALITÀ DEGLI ESPLOSIVI - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Le leggi n. 895 del 1967 e, successivamente, quella n. 497 del 1974, nel vietare la detenzione ed il porto illegale di esplosivi di ogni genere, hanno inteso riferirsi a tutte le materie esplodenti sicché, non prevedendo esse limitazione alcuna in ordine alla quantità e qualità degli esplosivi, non è consentito all'interprete ipotizzare eccezioni, che si risolverebbero in una modifica del dettato legislativo. (Conf mass n 117517; (Conf mass n 121158; (Conf mass n 123180; (Conf mass n 132527; (Conf mass n 141822).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)