Sez. 1, Sentenza n. 3608 del 17/04/1996 (Rv. 497087 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE | Mancata consegna o spedizione di copia dell'atto alla commissione di primo grado - Improcedibilità dell'appello - Inoltro della copia direttamente alla controparte e al giudice dell'impugnazione - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE
L'improcedibilità dell'appello dinanzi alla commissione tributaria di secondo grado, derivante dalla mancata consegna o spedizione di copia dell'atto alla commissione di primo grado, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel testo fissato dall'art. 14 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, non può ritenersi superata, a norma dell'art. 156 terzo comma cod. proc. civ., per il fatto che la copia medesima sia stata direttamente inoltrata dall'istante alla controparte ed al giudice dell'impugnazione, trattandosi di modalità non idonee al soddisfacimento delle esigenze perseguite dal suddetto art. 22 (notificazione del gravame a cura della segreteria di primo grado, al fine della conoscenza di esso da parte del giudice "a quo", nonché della certa e documentata trasmissione al giudice "ad quem").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)