Sez. 5, Sentenza n. 14693 del 13/11/2000 (Rv. 541632 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Formalità introduttive ex art. 22 del d.P.R. n.636 del 1972 - Equipollenti ex art. 156, terzo comma, cod.proc.civ. - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Notificazione dell'appello alla controparte ad iniziativa dell'appellante - Costituzione dell'appellato nel giudizio di secondo grado, ove si sia già determinata l'inammissibilità o l'improcedibilità del gravame - Efficacia sanante - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, le formalità prescritte dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 per l'appello alla commissione di secondo grado tendono ad assicurare la conoscenza del gravame da parte del giudice "a quo", la regolarità della sua notificazione all'avversario, influente anche al fine del decorso dell'ulteriore termine di sessanta giorni per l'impugnazione incidentale (da proporsi con analoghe formalità), la certezza e la documentazione della trasmissione degli atti al giudice "ad quem", e, dunque, non possono trovare equipollente, sotto il profilo del raggiungimento dello scopo (art. 156, terzo comma, cod.proc.civ.), nella notificazione dell'appello alla controparte su iniziativa dell'appellante, ancorché effettuata prima della scadenza del termine d'impugnazione, né possono essere "a posteriori" superate dalla costituzione dell'ufficio nel giudizio di secondo grado, ove si sia già determinata l'inammissibilità del gravame, per decorso del termine, o l'improcedibilità dello stesso, per la mancata effettuazione di quegli adempimenti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)