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Sez. 3, Sentenza n. 645 del 23/01/1987 (Rv. 450357 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" - SENTENZA NON DEFINITIVA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DANNI - PREVIA DECLARATORIA DELLA INADEMPIENZA CONTRATTUALE DI UNA PARTE - SUBORDINATA ALL'ACCERTAMENTO NEL PROSIEGUO DEL GIUDIZIO DEI DANNI - NATURA DI DETTA PRONUNCIA - EFFICACIA - GIUDICATO IN SENSO SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ IMMEDIATA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450357-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" - SENTENZA NON DEFINITIVA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DANNI - PREVIA DECLARATORIA DELLA INADEMPIENZA CONTRATTUALE DI UNA PARTE - SUBORDINATA ALL'ACCERTAMENTO NEL PROSIEGUO DEL GIUDIZIO DEI DANNI - NATURA DI DETTA PRONUNCIA - EFFICACIA - GIUDICATO IN SENSO SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ IMMEDIATA - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo al giudizio per risarcimento del danno, la sentenza non definitiva, con cui il giudice, dichiarando l'inadempienza contrattuale di una parte, la condanni al risarcimento dei danni se ed in quanto questi verranno dimostrati in prosieguo di causa, ritenendone necessaria l'ulteriore istruzione, concreta una declaratoria iuris del tutto astratta e di principio, il cui espresso condizionamento esclude che possa divenire oggetto di giudicato in senso sostanziale, e di conseguenza ha soltanto valore processuale e contenuto solo ordinatorio, che ne esclude la sua immediata impugnabilità. (V 4283/84, mass n 436212).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)