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Sez. 5, Sentenza n. 7582 del 05/05/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213774 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Vendita di immobile - Dichiarazione INVIM di cui all'art. 18 DPR 26.10.1972 n. 643 - Falsa attestazione della sua ricezione da parte del notaio rogante - Falso irrilevante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213774-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Non costituisce falso irrilevante(vale a dire falso che non ha capacità di conseguire uno scopo antigiuridico)la attestazione del notaio rogante atto di compravendita che, contrariamente al vero, affermi di aver ricevuto dal venditore la denunzia di cui all'art. 18 DPR 26.10.1972 n.643(così detta, denunzia INVIM). Ed invero, proprio ai sensi dell'art 18, il pubblico ufficiale deve acquisire contestualmente alla stipula dell'atto, la dichiarazione del venditore, allo scopo di consentire la tassazione parametrata allo incremento di valore dell'immobile, incremento che deve essere ricavato proprio dalla dichiarazione. A tanto consegue che la falsità appare idonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 469, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)