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Sez. 6, Sentenza n. 28302 del 14/01/2003 Ud. (dep. 01/07/2003) Rv. 225890 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Art. 314 cod. pen. come sostituito dall'art. 1 della legge 26 aprile 1990, n. 86 - Appropriazione da parte del notaio delle somme versate da privati per il pagamento dell'I.N.V.I.M. o delle somme rimaste in eccedenza - Peculato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225890-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE

In materia di I.N.V.I.M., l'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 sancisce espressamente l'obbligo dei notai di pagare "le imposte e le soprattasse previste dal presente decreto", secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro". Ne consegue che le somme pari all'ammontare dell'I.N.V.I.M., all'atto della consegna al notaio sono, "illico et immediate", "pecunia publica". Pertanto, anche il possesso di eventuali eccedenze resta strettamente connesso ad un obbligo fiscale del notaio, per cui l'appropriazione di esse ad opera di lui integra tutti gli estremi del paradigma della malversazione, oggi sussunta nella più ampia previsione dell'art. 314 cod. pen., così come sostituito dall'art. 1 della legge 26 aprile 1990, n. 86.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)