Sez. 6, Sentenza n. 6068 del 25/03/1983 Ud. (dep. 29/06/1983) Rv. 159657 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - RIGETTO DELLA ISTANZA DI ASSOLUZIONE NEL MERITO - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - RIGETTO DELLA ISTANZA DI ASSOLUZIONE NEL MERITO - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
La decisione del giudice di merito che, applicando una causa estintiva del reato respinga l'istanza dell'imputato di assoluzione con formula piena, non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen.; l'eventuale accoglimento del ricorso per Cassazione, infatti, condurrebbe ad una pronuncia di annullamento con rinvio per difetto di motivazione della sentenza, incompatibile con la previsione dell'art. 152 comma secondo cod. proc. pen., che impone la dichiarazione immediata della causa estintiva del reato a meno che dalla stessa sentenza impugnata non risulti la prova evidente della insussistenza del fatto, della non incriminabilità o della innocenza dell'imputato ovvero che manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il fatto. (Conf mass n 151879).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)