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Sez. 1, Sentenza n. 4558 del 06/08/1979 (Rv. 401063 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - REGISTRO DELLE IMPRESE - IMPRESA BANCARIA - REQUISITI - INTERMEDIAZIONE NEL CREDITO CIRCOSCRITTA ALLA SOLA RACCOLTA DEL RISPARMIO O AL SOLO ESERCIZIO DEL CREDITO O NON INDIRIZZATA A SOGGETTI INDETERMINATI - IMPRESA COMMERCIALE - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'IMPIEGO DI REDDITI RICAVATI DALL'AMMINISTRAZIONE DI BENI COMUNI, ALLA RACCOLTA DI DENARO PRESSO IL PUBBLICO ED ALL'ESERCIZIO DEL CREDITO VERSO I CONTITOLARI ASSUMENTI LA POSIZIONE DI TERZI RISPETTO ALL'ENTE FINANZIATORE.*
Stato
decisa il 1979-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401063-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - REGISTRO DELLE IMPRESE - IMPRESA BANCARIA - REQUISITI - INTERMEDIAZIONE NEL CREDITO CIRCOSCRITTA ALLA SOLA RACCOLTA DEL RISPARMIO O AL SOLO ESERCIZIO DEL CREDITO O NON INDIRIZZATA A SOGGETTI INDETERMINATI - IMPRESA COMMERCIALE - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'IMPIEGO DI REDDITI RICAVATI DALL'AMMINISTRAZIONE DI BENI COMUNI, ALLA RACCOLTA DI DENARO PRESSO IL PUBBLICO ED ALL'ESERCIZIO DEL CREDITO VERSO I CONTITOLARI ASSUMENTI LA POSIZIONE DI TERZI RISPETTO ALL'ENTE FINANZIATORE.*

Perche si abbia impresa bancaria e necessario che l'attivita di intermediazione nel credito comprenda la duplice funzione della raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni Forma - ossia nei confronti della generalita e in modo indeterminato - e dell'impiego del risparmio raccolto nell'Esercizio del credito, parimenti, nei confronti della generalita o di intere categorie di operatori economici. Cio non esclude, tuttavia, agli effetti dell'art 2195 cod civ, che dia egualmente luogo ad impresa commerciale l'intermediazione professionale nel credito priva di quelle caratteristiche, perche circoscritta ad una sola delle due funzioni (raccolta del risparmio separata dall'Esercizio del credito e viceversa), o perche queste, sebbene esercitate congiuntamente, non siano indirizzate a soggetti indeterminati. (nella specie i titolari di un ingente patrimonio immobiliare, oltre a impiegare i redditi ricavati dall'amministrazione dei beni comuni e le somme messe a Disposizioni da ciascuno di essi, acquisivano liquidita raccogliendo danaro presso il pubblico e contemporaneamente esercitavano il credito verso gli stessi contitolari, i quali, tuttavia, su tali finanziamenti corrispondevano interessi, venendo ad assumere la posizione di terzi rispetto all'ente finanziatore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)