Sez. L, Sentenza n. 1612 del 01/03/1990 (Rv. 465620 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - ISTITUTI SVOLGENTI ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DEL CREDITO A MEDIO TERMINE (COSIDDETTO MEDIOCREDITO) - CARATTERE NON INDUSTRIALE - ASSICURAZIONE DEI DIRIGENTI - PRESSO L'INPS E NON PRESSO L'INPDAI - OBBLIGATORIETÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - ISTITUTI SVOLGENTI ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DEL CREDITO A MEDIO TERMINE (COSIDDETTO MEDIOCREDITO) - CARATTERE NON INDUSTRIALE - ASSICURAZIONE DEI DIRIGENTI - PRESSO L'INPS E NON PRESSO L'INPDAI - OBBLIGATORIETÀ.*
Ai fini dell'identificazione dell'ente previdenziale presso il quale vanno assicurati i dirigenti degli istituti che esercitano attività di concessione del credito a medio termine (cosiddetto mediocredito), a questa attività deve riconoscersi natura di attività propriamente bancaria dovendosi intendere, per tale non esclusivamente quella svolta dalle aziende di credito ex art. 2 del R.d.l. n. 375 del 1936, ma anche quella propria degli istituti di credito speciale di cui agli artt. 41 e segg. dello stesso R.d.l., atteso che essa risponde al duplice requisito della raccolta del risparmio e dell'erogazione del credito, senza che assumano rilievo ostativo le circostanze che la prima non avviene "fra il pubblico", ma solo attraverso particolari categorie di finanziatori, rappresentando questo soltanto uno dei tratti distintivi dell'istituto di credito speciale rispetto ad un'azienda di credito ordinario, né che l'altra è esclusivamente rivolta allo sviluppo delle medie e piccole aziende industriali, non snaturando la funzione di intermediazione fra risparmio e investimento, quale tratto qualificante della attività bancaria e non importando l'attribuzione, alle relative operazioni, di una caratteristica intrinsecamente industriale. Tale sostanziale assimilazione a quella bancaria della suddetta attività è presupposta dalle stesse norme che la disciplinano, anche alla luce delle fonti comunitarie (direttive consiliari nn. 78 del 1977 e 524 del 1986) che evolvendosi nel senso di ricomprendere, pur a determinate condizioni, nella libertà di impresa e di stabilimento attività finanziarie finora non considerate propriamente bancarie, precludono una interpretazione restrittiva di dette norme, così da escludere l'attività di quegli istituti dal novero delle operazioni creditizie, tanto più quando gli statuti degli istituti stessi ammettano la possibilità di stipulare quasi tutti i contratti bancari previsti dal codice civile. L'Assicurazione dei suddetti dirigenti deve pertanto avvenire presso l'i.N.P.S. e non presso l'i.N.P.d.a.I., escludendosi la natura industriale dell'azienda datrice di lavoro. (V 62/86, mass n 443703; (V 4558/79, mass n 401063).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 41, Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)