diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5129 del 08/05/1991 (Rv. 472060 - 01)

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (imposta ricchezza mobile: imposta R.M.) - Accertamento (determinazione dell'imposta, concordato) - Avviso di accertamento - In genere | Motivazione - Requisiti.
Stato
decisa il 1991-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472060-01

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (imposta ricchezza mobile: imposta R.M.) - Accertamento (determinazione dell'imposta, concordato) - Avviso di accertamento - In genere

Ai fini dell'accertamento induttivo del reddito, soggetto ad imposta di R.M., in misura più elevata di quella dichiarata dal contribuente, il relativo obbligo di motivazione è soddisfatto solo quando sussista la, sia pur sintetica, indicazione degli specifici e concreti fatti su cui l'accertamento stesso è basato, in guisa tale che il contribuente sia posto in grado di conoscere le ragioni della pretesa fiscale, ai fini di un'eventuale contestazione dell'"an" o del "quantum". In carenza di siffatti requisiti, l'atto di accertamento è nullo "ab origine" ed all'amministrazione non è dato procedere alla sua integrazione nel corso del giudizio tributario, indicando per la prima volta in tale sede fatti mai contestati in via amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)