Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018 (Rv. 648519 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Motivazione insufficiente - Illegittimità - Integrazione in sede giudiziale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
L'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)