Sez. 5, Sentenza n. 23074 del 14/12/2012 (Rv. 625038 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Attività integrante illecito penale - Distrazione verso finalità ulteriori e diverse dall'attività di impresa - Costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità per il committente/cessionario - Condizioni - Necessità - Effettiva ricezione della merce e versamento del corrispettivo - Insufficienza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la derivazione dei costi da un'attività integrante illecito penale, espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività di impresa, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi che intenda dedurre dal reddito imponibile. Tale prova non può, peraltro, essere validamente fornita soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)