Sez. 5, Sentenza n. 17377 del 24/07/2009 (Rv. 609421 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Reddito d'impresa - Determinazione - Costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità per il committente/cessionario - Condizioni - Mancata consapevolezza della falsità ideologica della fatture - Prova - Necessità - Effettiva ricezione della merce e versamento del corrispettivo - Insufficienza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, per la deduzione dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti (cioè effettuate da un soggetto cedente diverso da quello cui documentalmente, attraverso l'emissione della fattura, le stesse sono riferite) il committente/cessionario, in applicazione dei principi della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, ha l'onere di provare di non avere avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell'operazione e tale prova non può essere validamente fornita soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)