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Sez. 2 - , Sentenza n. 21501 del 31/08/2018 (Rv. 650315 - 02)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISARCIMENTO DEL DANNO | - Distanze tra costruzioni - Norme del codice civile e relative norme integrative - Violazione - Conseguenze - Riduzione in pristino e risarcimento del danno - Prova del danno - Necessità - Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650315-02

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)