Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12630 del 13/05/2019 (Rv. 653643 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Esercizio abusivo di servitù di veduta - Danno "in re ipsa" - Sussistenza - Liquidazione equitativa - Criterio.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE
La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)