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Sez. 2, Sentenza n. 5063 del 28/04/1992 (Rv. 477025 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - In genere | Bene destinato ai bisogni familiari - Acquisto effettuato da un coniuge in nome proprio - Obbligazione solidale dell'altro coniuge - Invocabilità da parte del venditore sotto il profilo dell'apparenza del diritto - Estremi.
Stato
decisa il 1992-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477025-01

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - In genere

Con riguardo all'acquisto di un bene destinato ai bisogni familiari, che sia stato effettuato da un coniuge in nome proprio, l'invocabilità da parte del venditore dell'obbligazione solidale dell'altro coniuge, sotto il profilo della apparenza del diritto, postula circostanze idonee ad indurre nel ragionevole convincimento della stipulazione del contratto anche in rappresentanza di detto altro coniuge, e, pertanto, non può discendere dalla sola sussistenza del rapporto coniugale e dall'indicata destinazione del bene compravenduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)