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Sez. 2, Sentenza n. 7501 del 07/07/1995 (Rv. 493196 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - RESPONSABILITÀ DEI BENI DELLA COMUNIONE LEGALE - RESPONSABILITÀ SUSSIDIARIA DEI BENI PERSONALI | Obbligazioni contratte dalla moglie a nome del marito - Responsabilità del marito - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493196-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - RESPONSABILITÀ DEI BENI DELLA COMUNIONE LEGALE - RESPONSABILITÀ SUSSIDIARIA DEI BENI PERSONALI

La moglie, di regola, è responsabile in proprio per le obbligazioni da lei contratte nell'interesse della famiglia; il marito, tuttavia, è responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie, oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell'apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio, ma in nome del marito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)